INCIDENTI STRADALI - RISARCIMENTO DANNI
Alle cause relative al risarcimento dei
danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali,
si applicherà il
rito del lavoro.
E' questa una delle novità previste dalla legge
n. 102 del 21 febbraio 2006 recante "Disposizioni
in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali" pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006.
Le altre modifiche riguardano:
a) sospensione della patente
* per la lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi;
* per una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della
patente è fino a due anni;
* nei casi di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni
(con l’eventuale applicazione dell’art. 444 c.p.p.).
b) aumento delle pene edittali
* nell’ipotesi di omicidio colposo (se il fatto è commesso
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro) la pena è della reclusione da due a
cinque anni (prima era da uno a cinque anni);
* per le lesioni gravi la pena è della reclusione da tre mesi a un anno;
* la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre
anni.
c) riduzione dei termini per le indagini preliminari e
per la fissazione della data del giudizio
d) provvisionale: qualora da un sommario accertamento
risultino gravi elementi di responsabilità a carico
del conducente il giudice potrà imporre il pagamento
di una provvisionale pari ad una percentuale variabile
tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del
risarcimento che sarà liquidato con sentenza.
e) lavoro di pubblica utilità: il giudice potrà imporre
al danneggiante la sanzione amministrativa accessoria del
lavoro di pubblica utilità.
(Altalex, 20 marzo 2006. Nota di Luigi Viola)
LEGGE 21 febbraio 2006, n.102
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti
stradali.
(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni
a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente
e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione
e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".
Art. 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio
colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale
e' sostituito dal seguente:
"Se il fatto e' commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'
della reclusione da due a cinque anni".
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".
Art. 3.
(Disposizioni processuali)
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte
o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano
le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo
I del codice di procedura civile.
Art. 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari
e per la fissazione della data del giudizio)
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di
procedura penale e' inserito il seguente:
"2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice
penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa
per non piu' di una volta".
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo
589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di
rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata
entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo
589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui
al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura
penale sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati
previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale,
il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro
trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590,
terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1,
lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".
Art. 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti
stradali)
1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello
stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile
o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti,
qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi
di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza
immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico
di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una
provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il
30 e il 50 per cento della presumibile entita' del risarcimento
che sara' liquidato con sentenza".
Art. 6.
(Obblighi del condannato)
1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1.
Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione
per un delitto colposo commesso con violazione delle norme
del presente codice, il giudice puo' disporre altresi'
la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica
utilita' consistente nella prestazione di attivita' non
retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso
lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti
o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore
a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma,
del codice penale, il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore
a tre mesi.
3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate
dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato
e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere
con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede,
il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un
tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le
otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«
Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento
di reati). - 1. Qualora da una violazione delle norme di
cui al presente codice derivino danni alle persone, il
giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre
mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
grave o gravissima la sospensione della patente e' fino
a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione
e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un
terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli
articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva
reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque
anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per
la prima violazione.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 589 del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«
Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa
la morte di una persona e' punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una
o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena
non puo' superare gli anni dodici.».
Si riporta il testo dell'art. 590 del codice penale cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«
Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona
ad altri per colpa una lesione personale e' punito con
la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno
a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a
un milione e duecentomila, se e' gravissima, della reclusione
da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila
a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da
uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.».
Note all'art. 3:
Il capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura
civile reca: «Delle controversie individuali di lavoro».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di procedura
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«
Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero,
prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, per giusta
causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La
richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato
e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico
ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini
ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro
il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice
per un tempo non superiore a sei mesi.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale,
la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non
piu' di una volta.
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice,
con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro
cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta
alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che,
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,
abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice
provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza
emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico
ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba
concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto
dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza
in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico
ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche',
nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa
dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall'art. 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano
se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art.
51 comma 3-bis e nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri
4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta,
dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga,
il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero
a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga,
il giudice, se il termine per le indagini preliminari e'
gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni
per la formulazione delle richieste del pubblico ministero
a norma dell'art. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione
della richiesta di proroga e prima della comunicazione
del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili
sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi alla data di scadenza del termine originariamente
previsto per le indagini.».
Si riporta il testo dell'art. 416 del codice di procedura
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«
Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero).
- 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal
pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta
dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito
a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art.
375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini
abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro
il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente
la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice
per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose
pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora
non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art.
589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di
rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata
entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.».
Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di procedura
penale cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«
Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto
che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita'
delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora
risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto,
delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti
cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente
per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo
sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario
che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato
in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione
di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e
f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio
deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art.
589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui
al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche'
all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti
alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art.
424 almeno venti giorni prima della data fissata per il
giudizio.».
Si riporta il testo dell'art. 552 del codice di procedura
penale cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«
Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il decreto
di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita'
delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti
identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa,
delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio
nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione,
con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara'
giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore
di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore
di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, puo' presentare le richieste previste dagli
articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari
e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e
che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne
visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
dell'ausiliario che lo assiste.
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, il decreto
di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta
giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, la data
di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata
non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato
in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione
di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e)
ed f) del comma 1. Il decreto e' altresi' nullo se non
e' preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche'
dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio
ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta
alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui
al comma 3 del medesimo art. 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato,
al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni
prima della data fissata per l'udienza di comparizione.
Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione,
il termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero
nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la
documentazione, gli atti e le cose indicati nell'art. 416,
comma 2.».
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