SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. B. conveniva in giudizio Veneto Banca, esponendo di aver acquistato,
presso la filiale di Oderzo dell'istituto, obbligazioni Cirio Finance
Luxembourg e Cirio Holding Luxembourg il 2.8.2001 ed il 4.2.2002,
per complessivi € 126.957,87; sosteneva che la sua propensione
al rischio era nulla e che il funzionario dell'istituto di credito
le aveva assicurato che l'investimento non era rischioso; premessa
un'ampia disamina sulla crisi di Cirio s.p.a. e sulla conoscenza
che le banche ne avevano, deduceva la violazione, da parte della
convenuta, delle disposizioni del d.lgs. 58/1998 e del Regolamento
Consob 11522/1998 sul dovere d'informazione e sulla sollecitazione
all'investimento. Chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento
dei danni, pari alla somma impiegata nell'acquisto delle obbligazioni.
Si costituiva Veneto Banca, che rilevava come gli ordini di acquisto
impartiti dall'attrice avevano ad oggetto vari titoli, non solo del
gruppo Cirio, tutti con analogo profilo di rischio; la B. operava
abitualmente nel mercato dei bonds, si era dichiarata esperta nelle
informazioni rese alla banca, ed aveva ricevuto regolare documentazione;
premesso che all'epoca la crisi del gruppo Cirio non era nota e che
non si era verificata una sollecitazione del pubblico risparmio,
ma una negoziazione individuale, chiedeva la reiezione delle domande
attoree e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dopo lo scambio delle memorie previste dagli artt. 183 co. 5 e 184
c.p.c., assunta prova testimoniale, la causa passava in decisione
sulle conclusioni indicate in epigrafe, per l'attrice corrispondenti
a quelle di cui alla memoria ai sensi dell'art. 183 u. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti da entrambe le parti che C. B. acquistò il
2.8.2001 obbligazioni emesse da Cirio Holding per un controvalore
di € 51.074,98, il 6.8.2001, obbligazioni di Cirio Finance per € 51.480,
02, il 4.2.2002 ancora obbligazioni di Cirio Holding per € 20.376,80.
L'attrice aveva dichiarato il 20.7.2000 a Veneto Banca, nella "scheda
finanziaria" (doc. 5 della convenuta) contenente le notizie
previste dall'art. 28 co. 1 lett. a) Reg. Consob 11522/1008, di avere
una propensione al rischio "alta", definita con riferimento
a "rendimento variabile soggetto ai rischi di mercato",
esperienza in materia di strumenti finanziari pure "alta",
con riferimento a "warrants, obbligazioni di emittenti con rating
inferiore ad "A" o in divisa molto volatile", ed indicato
i propri obiettivi d'investimento come "prevalenza di rivalutabilità con
alto rischio di andamento dei corsi". Non corrisponde al vero,
dunque, il ritratto che dell'attrice traccia la sua difesa, sostenendone
le "scarse conoscenze dei mercati finanziari" e l'assenza "di
qualsivoglia intento speculativo" (v. comparsa conclusionale).
La B. peraltro non era certo un investitore professionale ed il funzionario
di Veneto Banca, L. P., sentito come teste, ha dichiarato che la
signora si era rivolta a lui per gli investimenti, precisando che
nel 2001 egli le prospettò varie possibilità, ossia
diversi titoli, a fronte della sua richiesta di investire in obbligazioni,
ma con rendimenti elevati. Non solo le dichiarazioni del teste citato,
ma anche la testimonianza della figlia dell'attrice, L. D., escludono
che l'acquisto dei titoli sia conseguente ad una sollecitazione all'investimento
e si applichi quindi l'art. 94 d. lgs. 58/1998, invocato dalla sua
difesa.
La dichiarata esperienza e la propensione al rischio del cliente
non esimono comunque l'intermediario dal fornire un'informazione
Precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni d'investimento:
la banca non si può limitare a ricevere gli ordini di acquisto
o di vendita di titoli, ma è tenuta a prestare un'attività ulteriore, è tenuta
all’informazione, con la diligenza di un operatore che deve
essere particolarmente qualificato ed informato. Ogni investitore,
quale che sia la propensione al rischio manifestata, ha diritto a
un'informazione completa e veridica sulla specifica operazione; l'art.
21 co. 1 lett. b), parte seconda, d. lgs. 58/1998 impone agli intermediari
di operare in modo che i clienti, senza distinzione alcuna, "siano
sempre adeguatamente informati", e l'art. 28 co. 2 Reg. Consob
cit. vieta di "effettuare operazioni.. se non dopo aver fornito
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e
sulle implicazioni della specifica operazione", così da
consentire di "effettuare consapevoli scelte di investimento".
Queste norme si fondano, evidentemente, sulla riconosciuta differenza
tra l'intermediario e l'investitore non professionale, non solo per
conoscenze, ma anche per capacità di valutazione dei diversi
strumenti finanziari.
Posto che non risulta che Veneto Banca abbia operato in conflitto
d'interessi, determinanti per la decisione sono dunque la diligenza
e la correttezza della banca nello svolgimento del servizio di investimento,
imposte dell'art. 21 lett. a) d. lgs. 58 cit., e la completezza delle
informazioni fornite, che dovevano essere tali da consentire alla
cliente una valutazione ponderata dei rischi e delle caratteristiche
dell’investimento.
Si osserva che le obbligazioni acquistate dalla B. non erano emesse
da Cirio s.p.a., bensì da società lussemburghesi, cosa
che l'investitore poteva ignorare, o di cui comunque poteva non comprendere
il significato, mentre il nome della società italiana poteva,
per notorietà, risultare rassicurante; i titoli erano privi
di rating; la sproporzione tra il capitale delle emittenti, appunto
s.a. lussemburghesi, e l'ammontare delle emissioni, nonché l'indebitamento
del gruppo Cirio, come risultava dai bilanci e dalle notizie di stampa,
erano indici di un rischio molto elevato, che investiva lo stesso
capitale. La conferma della conoscibilità, quindi del dovere
dell'operatore di conoscere questi elementi di valutazione, si può trarre
proprio dal ritaglio di giornale prodotto dalla convenuta (doc. 7),
che il 2.8.2002 riportava notizie sui dati semestrali forniti da
Cirio Finanziaria s.p.a. per il primo semestre 2002, citando "una
nota della società" secondo cui l'utile operativo netto
era "passato da -7,5 milioni" del primo semestre 2001 ad
un dato positivo, "primi risultati della profonda ristrutturazione" del
gruppo Cirio: la crisi del gruppo era dunque macroscopica nel primo
semestre del 2001.
Il teste indicato dalla banca, L. P., ha dichiarato che "sulle
Cirio era preponderante la cedola, non abbiamo specificamente analizzato
le condizioni dell'emittente per verificare qual era in quel momento
la rischiosità del titolo"; ne risulta confermato il
difetto di informazioni adeguate, sia sulla struttura del gruppo,
sia sulle garanzie che le emittenti potevano offrire, quindi sul
rischio di mancata restituzione del capitale investito, certamente
superiore a quello "alto" dichiarato dalla B.
Gli ordini relativi alle operazioni in esame (docc .2-4 della convenuta)
hanno poi una singolare caratteristica: all'attrice sono state fatte
apporre due sottoscrizioni, la prima per gli ordini di acquisto,
la seconda collocata dopo la dichiarazione, prestampata, "Prendiamo
atto delle indicazioni sottoriportate e tuttavia vi autorizziamo
comunque ad eseguire l'operazione", seguita da uno spazio bianco,
al massimo contenente la previsione "comunicazione: lettera",
che certo non costituisce indicazione relativa ai titoli. Se è naturale
che il modulo contenga la stampa e lo spazio per indicazioni specifiche
(prevedibilmente di inadeguatezza o di conflitto d'interessi) e per
una seconda autorizzazione, non si spiega perché alla cliente
sia stato chiesto di apporre una firma distinta in calce ad uno spazio
bianco; ne sembra emergere l'indicazione di una ricerca, da parte
della banca, di propria tutela in bianco, appunto, ossia non corrispondente
ad avvertenze precise sulle operazioni.
Sulle conseguenze della violazione, da parte di Veneto Banca, del
dovere d'informazione del cliente, si condivide la giurisprudenza
prevalente, secondo cui la violazione delle disposizioni imperative
degli artt. 21 T.U.F. e 26 ss. Reg. Consob determina la nullità dei
contratti relativi alle operazioni. Le singole operazioni con cui
vengono impartiti ordini specifici, di acquisto o di vendita di titoli,
costituiscono altrettanti contratti, non sono, come sostiene la difesa
della convenuta nella memoria di replica, "meri atti di esecuzione
del contratto", ossia dell'accordo quadro, che disciplina solo
in via generale lo svolgimento dei servizi d'investimento. L'art.
28 Reg. Consob stabilisce che gli intermediari "non possono
effettuare operazioni", quindi le singole operazioni, "se
non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate..",
così ponendo un esplicito divieto alla conclusione del contratto;
la norma è imperativa, in quanto tutela un interesse pubblico,
di ordine generale, e diritti di rango costituzionale (tutela del
risparmio), ed ha carattere proibitivo, sicché il suo mancato
rispetto è violazione di un divieto che determina la nullità degli
ordini di acquisto dei titoli.
Ne discende l'obbligo per la banca di restituire all'attrice le somme
corrispondenti a tali ordini, comprensive del capitale investito,
delle commissioni e delle spese, come risultano dai documenti allegati
all'atto di citazione, per complessivi € 125.957,87; sulla somma
si riconoscono dovuti gli interessi legali dalle date di valuta,
ossia dal 7.8.2001 per i primi due ordini, dal 7.2.2002 per l'ultimo,
dovendosi escludere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la buona fede
della banca nella violazione dei propri doveri; non si risconosce
la rivalutazione monetaria chiesta, essendo il debito di valuta e
non avendo l'attrice provato un danno ulteriore, rispetto a quello
coperto dal saggio legale degli interessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, il giudice così provvede:
a) dichiara la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni
di Cirio Hld. e di Cirio Fin. del 2 e del 6.8.2001 e del 4.2.2002;
b) condanna Veneto Banca a restituire a C. B. € 125.957,87,
oltre agli interessi legali dal 7.8.2001 su € 104.496,81, sull'intera
somma dal 7.2.2002 al saldo;
c) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio,
che liquida in complessivi € 11.094,70, di cui € 3.700,00
per diritti, € 5.495,00 per onorari.
Così deciso in Treviso il 10.10.2005.
DIVIETO DI UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE ANTI-AUTOVELOX
Si segnala una recentissima sentenza della Corte di Cassazione
che conferma il divieto d’uso di apparecchiature “phazer” per
captare il segnale inviato dai radar misuratori di velocità (come
ad esempio l'autovelox) e di rifletterlo verso gli stessi.
continua >>
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