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Nell'ordinamento italiano, la professione dell'Avvocato é disciplinata dalle Disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n° 1578 e successive modifiche. Fra queste si segnala la Legge 24 febbraio 1997 n° 27 che ha soppresso la figura del Procuratore Legale. Attualmente, per essere abilitati all'eserizio dell'Avvocatura in Italia ( salve le disposizioni di Convenzioni Internazionali) sono necessarie quattro condizioni, e cioè:

* essere laureati in giurisprudenza (la laurea quadriennale del vecchio ordinamento), o avere la laurea specialisticà in giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche, oppure avere la laurea magistrale in giurisprudenza di durata quinquennale a ciclo unico, (2)
* avere sostenuto con continuità e diligenza due anni di praticantato presso uno studio legale (la pratica viene attestata ogni sei mesi dal relativo Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale si è iscritti, con deposito per ogni semestre di almeno 20 verbali d'udienza firmati dal giudice deliberante che attestino la partecipazione alla medesima, e con deposito e discussione di due tesine su argomenti di diritto concordati con il proprio tutor)[senza fonte], (3)
* avere superato l'esame di abilitazione alla professione forense.[senza fonte]

Nel dettaglio, con scadenza annuale viene emanato dal Ministero della Giustizia un bando per l'abilitazione professionale all'esercizio della professione di avvocato che stabilisce modalità e requisiti per poter partecipare al concorso: compiuti i due anni di pratica si presenta domanda presso la Corte d'Appello nel cui distretto si trova il circondario di tribunale nel cui ambito si è iscritti.

Le prove dell'esame consistono in tre prove scritte e in una prova orale (con il principio della compensazione). Gli scritti si svolgono nel mese di dicembre e consistono in un parere motivato di diritto civile (2 tracce a scelta), un parere motivato di diritto penale (2 tracce a scelta), ed un atto giudiziario (tra le materie di civile, penale od amministrativo).

Per il superamento della prova scritta è necessario ottenere almeno 90 punti complessivi su 150: i risultati vengono pubblicati presso la Corte d'Appello. Entro 15 giorni dai risultati inizia il preappello orale, cui fa seguito l'appello ordinario. La prova orale consiste in un esame concernente 6 materie a scelta tra le seguenti: diritto civile, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto comunitario, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense. La scelta delle materie è libera, con l'eccezione relativa all'obbligo di presentare almeno una delle due materie processuali (civile o penale) e la conoscenza dei fondamenti di deontologia forense. Per il superamento della prova orale - dove si può riportare una sola bocciatura per materia - si richiede un risultato di almeno 180 punti su 300 (tra la prova scritta e quella orale ne consegue che il voto varia da 270 a 450).

L'attestazione di superamento dell'esame è titolo per richiedere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine competente per il circondario nel quale si intende eleggere il domicilio professionale. Il Consiglio dell'Ordine delibera favorevolmente dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di Legge per l'iscrizione nonché l'insussitenza attuale delle incompatibilità prevedute ex art.3 Regio Decreto 27 novembre 1933 n° 1578. L'iscrizione all'Albo è seguita da un giuramento reso in pubblica udienza avanti al Tribunale in composizione collegiale o alla Corte d'appello. Solo a seguito di tale giuramento è consentito l'uso del titolo di avvocato e il pieno esercizio delle professione. L' Avvocato può patrocinare avanti tutte le giurisdizioni della Repubblica Italiana ,eventualmente in taluni casi coll'onere di associare un Collega domiciliatario. Pealtro per patrocinare avanti alcune corti (le cosiddette giurisdizioni superiori: Corte Costituzionale, Corte Suprema di Cassazione,Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ecc.) è necessario aver esercitato con continuità e lodevolmente la professione forense per almeno 12 anni di attività come avvocato (in precedenza si richiedevano 6 anni come procuratore legale e 8 come avvocato), ovvero aver superato un ulteriore esame di abilitazione avente ad oggetto una prova scritta relativa ad un ricorso in Cassazione (penale o civile), ed un colloquio orale. In punto disciplina professionale l'Avvocato é soggetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui é iscritto ovvero al Consiglio dell'Ordine del luogo ove é stata posta in essere la mancanza disciplinare . L'Avvocato cui il competente Consiglio dell'Ordine abbia inflitto una sanzione disciplinare può proporre gravame contro la stessa al Consiglio Nazionale Forense , deducendo si in punto merito che in via di Diritto. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense , che riveste natura di Provvedimento Giurisdizionale , ove la stessa sia sfavorevole, potrà essere esperito Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L' art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933 indica tassativamente le incompatibilità per l'esercizio della Professione Forense. L'Avvocato é tenuto all'osservanza del segreto professionale in forma anche più rigorosa che altri professionisti Ai sensi dell'art. 13 Regio Decreto 27 novembre 1933 l'Avvocato non può essere obbligato a deporre nei Giudizi di qualunque specie su ciò che sia stato loro confidato ovvero di cui abbiano avuto conoscenza in ragione del suo ufficio. L'art. 200 del Codice Procedura Penale vigente ha confermato il vincolo del segreto professionale, mentre l'art.334 BIS esonera il Difensore dall'obbligo di denuncia ( cui i privati sono tenuti ex art. 364 C.P.nel caso vengano a conoscenza di un Delitto contro la personalità dello Stato punito colla pena dell'ergastolo ) dei Reati di cui sia venuti a conoscenza in occasione della propria attività professionale. Si rappresenta infine che l'Avvocato é deontologicamente tenuto ad assicurarsi sulla ,propria responsabilità professionale ed aggiornarsi costantemente sulla Legislazione e la Giurisprudenza.

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