Nell'ordinamento
italiano, la professione dell'Avvocato é disciplinata
dalle Disposizioni del Regio Decreto 27 novembre
1933 n° 1578
e successive modifiche. Fra queste si segnala la
Legge 24 febbraio 1997 n° 27 che ha soppresso
la figura del Procuratore Legale. Attualmente, per
essere abilitati all'eserizio dell'Avvocatura in
Italia ( salve le disposizioni di Convenzioni Internazionali)
sono necessarie quattro condizioni, e cioè:
* essere laureati in giurisprudenza (la laurea
quadriennale del vecchio ordinamento), o avere
la laurea specialisticà in giurisprudenza
conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche,
oppure avere la laurea magistrale in giurisprudenza
di durata quinquennale a ciclo unico, (2)
* avere sostenuto con continuità e diligenza due anni di praticantato
presso uno studio legale (la pratica viene attestata ogni sei mesi dal relativo
Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale si è iscritti,
con deposito per ogni semestre di almeno 20 verbali d'udienza firmati dal giudice
deliberante che attestino la partecipazione alla medesima, e con deposito e
discussione di due tesine su argomenti di diritto concordati con il proprio
tutor)[senza fonte], (3)
* avere superato l'esame di abilitazione alla professione forense.[senza fonte]
Nel dettaglio, con scadenza annuale viene emanato
dal Ministero della Giustizia un bando per l'abilitazione
professionale all'esercizio della professione di
avvocato che stabilisce modalità e requisiti
per poter partecipare al concorso: compiuti i due
anni di pratica si presenta domanda presso la Corte
d'Appello nel cui distretto si trova il circondario
di tribunale nel cui ambito si è iscritti.
Le prove dell'esame consistono in tre prove scritte
e in una prova orale (con il principio della compensazione).
Gli scritti si svolgono nel mese di dicembre e
consistono in un parere motivato di diritto civile
(2 tracce a scelta), un parere motivato di diritto
penale (2 tracce a scelta), ed un atto giudiziario
(tra le materie di civile, penale od amministrativo).
Per il superamento della prova scritta è necessario
ottenere almeno 90 punti complessivi su 150: i
risultati vengono pubblicati presso la Corte d'Appello.
Entro 15 giorni dai risultati inizia il preappello
orale, cui fa seguito l'appello ordinario. La prova
orale consiste in un esame concernente 6 materie
a scelta tra le seguenti: diritto civile, diritto
costituzionale, diritto commerciale, diritto tributario,
diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto
comunitario, diritto penale, diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto internazionale
privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense.
La scelta delle materie è libera, con l'eccezione
relativa all'obbligo di presentare almeno una delle
due materie processuali (civile o penale) e la
conoscenza dei fondamenti di deontologia forense.
Per il superamento della prova orale - dove si
può riportare una sola bocciatura per materia
- si richiede un risultato di almeno 180 punti
su 300 (tra la prova scritta e quella orale ne
consegue che il voto varia da 270 a 450).
L'attestazione di superamento dell'esame è titolo
per richiedere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati
tenuto dal Consiglio dell'Ordine competente per
il circondario nel quale si intende eleggere il
domicilio professionale. Il Consiglio dell'Ordine
delibera favorevolmente dopo aver valutato la sussistenza
dei requisiti di Legge per l'iscrizione nonché l'insussitenza
attuale delle incompatibilità prevedute
ex art.3 Regio Decreto 27 novembre 1933 n° 1578.
L'iscrizione all'Albo è seguita da un giuramento
reso in pubblica udienza avanti al Tribunale in
composizione collegiale o alla Corte d'appello.
Solo a seguito di tale giuramento è consentito
l'uso del titolo di avvocato e il pieno esercizio
delle professione. L' Avvocato può patrocinare
avanti tutte le giurisdizioni della Repubblica
Italiana ,eventualmente in taluni casi coll'onere
di associare un Collega domiciliatario. Pealtro
per patrocinare avanti alcune corti (le cosiddette
giurisdizioni superiori: Corte Costituzionale,
Corte Suprema di Cassazione,Consiglio di Stato,
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ecc.) è necessario
aver esercitato con continuità e lodevolmente
la professione forense per almeno 12 anni di attività come
avvocato (in precedenza si richiedevano 6 anni
come procuratore legale e 8 come avvocato), ovvero
aver superato un ulteriore esame di abilitazione
avente ad oggetto una prova scritta relativa ad
un ricorso in Cassazione (penale o civile), ed
un colloquio orale. In punto disciplina professionale
l'Avvocato é soggetto al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati presso cui é iscritto ovvero
al Consiglio dell'Ordine del luogo ove é stata
posta in essere la mancanza disciplinare . L'Avvocato
cui il competente Consiglio dell'Ordine abbia inflitto
una sanzione disciplinare può proporre gravame
contro la stessa al Consiglio Nazionale Forense
, deducendo si in punto merito che in via di Diritto.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense
, che riveste natura di Provvedimento Giurisdizionale
, ove la stessa sia sfavorevole, potrà essere
esperito Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
L' art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933 indica
tassativamente le incompatibilità per l'esercizio
della Professione Forense. L'Avvocato é tenuto
all'osservanza del segreto professionale in forma
anche più rigorosa che altri professionisti
Ai sensi dell'art. 13 Regio Decreto 27 novembre
1933 l'Avvocato non può essere obbligato
a deporre nei Giudizi di qualunque specie su ciò che
sia stato loro confidato ovvero di cui abbiano
avuto conoscenza in ragione del suo ufficio. L'art.
200 del Codice Procedura Penale vigente ha confermato
il vincolo del segreto professionale, mentre l'art.334
BIS esonera il Difensore dall'obbligo di denuncia
( cui i privati sono tenuti ex art. 364 C.P.nel
caso vengano a conoscenza di un Delitto contro
la personalità dello Stato punito colla
pena dell'ergastolo ) dei Reati di cui sia venuti
a conoscenza in occasione della propria attività professionale.
Si rappresenta infine che l'Avvocato é deontologicamente
tenuto ad assicurarsi sulla ,propria responsabilità professionale
ed aggiornarsi costantemente sulla Legislazione
e la Giurisprudenza.
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