SEPARAZIONE E DIVORZIO
La nostra analisi parte dall’esame
della normativa Costituzionale in particolare dall’articolo
30 “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio…”.
Detto precetto si rivolge in modo netto e chiaro ad
entrambi i genitori ponendo a loro carico un diritto
- dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, senza
alcuna distinzione di status.
Il Legislatore del '47, pur non riconoscendo nell’ordinamento
le famiglie di fatto, per la prima volta equipara i figli
nati fuori dal matrimonio, c.d. naturali, ai figli legittimi.
Diritto - dovere richiamato nell’articolo 147
codice civile nel cui titolo si legge “dovere verso
i figli” (art. così sostituito ex legge
19/5/75) “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l’obbligo di mantenere istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell’ inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli” e nell’art.148
sempre codice civile che recita:
“ i coniugi devono adempiere l’obbligazione
prevista nell’articolo precedente in proporzione
alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di
lavoro professionale o casalingo….”
Normativa rivolta non solo ai genitori coniugati ma
anche ai coniugi che tali non lo sono più, cfr.
art. 6 n.1 legge 1 /12/1970 “ l’obbligo ai
sensi dell’art. 147 e 148 del codice civile di
mantenere istruire ed educare i figli nati o adottati
durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio permane anche nel caso di passaggio a nuove
nozze di uno o entrambi i genitori”.
In particolare il Legislatore si era occupato di regolamentare
l’aspetto “materiale” della problematica
in sede di conflitto genitoriale.
Sotto la spinta delle varie Convenzioni Internazionali,
in particolare, di Pechino, dell’Aja, di New York
e di Strasburgo, tutte ratificate nel nostro Paese, le
cose sono cambiate e l’attenzione del Legislatore è stata
rivolta alla tutela dei minori che, da una tutela riflessa,
diventa una tutela diretta con il riconoscimento in capo
ai minori di diritti propri, inviolabili, senza alcuna
differenza con gli adulti.
Il Legislatore del 2006, consapevole di un Paese che
sta cambiando, con la legge 54, ha posto il minore al
centro della normativa divorzile, stabilendo con l’art.
155 c.c. 1° comma che “Anche in caso di separazione
personale dei genitori il figlio minore ha diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi di ricevere cura, educazione istruzione
da entrambi e di conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale…”.
La differenza con il vecchio Ordinamento è abissale,
nonostante ancora oggi a circa due anni dalla sua entrata
in vigore, molti ritengono che non sia cambiato nulla.
Dall’esame lessicale della terminologia usata
ci si rende conto del cambiamento di pensiero: la parola
cura ha sostituito quella di mantenimento.
Nel vocabolario sotto la voce cura leggiamo “ interessamento
sollecito e costante per qualcuno o a qualcuno “ premura
sollecitudine nella cura dei figli”, mentre leggiamo
sotto mantenimento “ modo e atto di mantenere,
alimento, sostentamento”: avere cura di qualcuno
si differenzia notevolmente dal mantenere qualcuno.
Non è dissertazione filosofica ma è la
differenza su cui poggia l’affido condiviso.
Esso si differenzia dall’affido congiunto, istituto
già previsto nella legge sul divorzio, proprio
per il particolare modo con cui ci si interessa dei figli:
interessamento sollecito e costante della loro vita e
non più solo il loro mantenimento economico.
La potestà genitoriale attribuita ad entrambi
i genitori e non solo al genitore affidatario fa sì che
entrambi siano responsabili della crescita sana dei figli.
Dall’affido condiviso scaturiscono quindi due
concetti fondamentali:
la bigenitorialità “ diritto dei figli
ad avere due genitori anche dopo la separazione, ad avere
un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e
a ricevere la loro cura educazione e istruzione”;
la corresponsabilità “i coniugi-genitori
sono obbligati ad individuare percorsi corretti che negli
anni futuri, se seguiti, dovranno trasformare l’ex
coppia genitoriale convivente in due poli separati, ma
coesistenti nell’esercizio della genitorialità”.
Necessita trasformare la cultura della separazione da
cultura del fallimento in una cultura di programmi con
l’inizio di una nuova progettazione sostenuta e
responsabile nella piena consapevolezza di essere genitori.
E’ un progetto ambizioso, ma è l’unica
strada percorribile se non si vuole togliere ai propri
figli il diritto di crescere con entrambi i genitori
che si prendano cura di loro, e questo anche per garantire
uno sviluppo sano della Società futura che altrimenti
rischierebbe l’inflazione del disturbo affettivo,
con tutte le conseguenze immaginabili sul piano sociale,
produttivo e sanitario.
L’impegno dei genitori dovrà essere rivolto
a far uscire fuori i figli dal conflitto di coppia e
a intrattenere tra di loro rapporti civili che consentano
di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze,
aspirazioni e problematiche della vita dei figli.
Predisporre un progetto comune nell’esclusivo
interesse dei figli dovrà essere l’unico
obiettivo.
È una sfida che vale la pena accettare, attraverso
la quale il Legislatore precorrendo i tempi, spinge tutti
i genitori, senza differenza di status, ad occuparsi
quotidianamente dei figli, senza deleghe, favorendo le
relazioni e non le divisioni
Napoli, ottobre 2008
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