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SEPARAZIONE E DIVORZIO

La nostra analisi parte dall’esame della normativa Costituzionale in particolare dall’articolo 30 “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio…”.

Detto precetto si rivolge in modo netto e chiaro ad entrambi i genitori ponendo a loro carico un diritto - dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, senza alcuna distinzione di status.

Il Legislatore del '47, pur non riconoscendo nell’ordinamento le famiglie di fatto, per la prima volta equipara i figli nati fuori dal matrimonio, c.d. naturali, ai figli legittimi.

Diritto - dovere richiamato nell’articolo 147 codice civile nel cui titolo si legge “dovere verso i figli” (art. così sostituito ex legge 19/5/75) “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’ inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” e nell’art.148 sempre codice civile che recita:

“ i coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo….”

Normativa rivolta non solo ai genitori coniugati ma anche ai coniugi che tali non lo sono più, cfr. art. 6 n.1 legge 1 /12/1970 “ l’obbligo ai sensi dell’art. 147 e 148 del codice civile di mantenere istruire ed educare i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o entrambi i genitori”.

In particolare il Legislatore si era occupato di regolamentare l’aspetto “materiale” della problematica in sede di conflitto genitoriale.

Sotto la spinta delle varie Convenzioni Internazionali, in particolare, di Pechino, dell’Aja, di New York e di Strasburgo, tutte ratificate nel nostro Paese, le cose sono cambiate e l’attenzione del Legislatore è stata rivolta alla tutela dei minori che, da una tutela riflessa, diventa una tutela diretta con il riconoscimento in capo ai minori di diritti propri, inviolabili, senza alcuna differenza con gli adulti.

Il Legislatore del 2006, consapevole di un Paese che sta cambiando, con la legge 54, ha posto il minore al centro della normativa divorzile, stabilendo con l’art. 155 c.c. 1° comma che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi di ricevere cura, educazione istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale…”.

La differenza con il vecchio Ordinamento è abissale, nonostante ancora oggi a circa due anni dalla sua entrata in vigore, molti ritengono che non sia cambiato nulla.

Dall’esame lessicale della terminologia usata ci si rende conto del cambiamento di pensiero: la parola cura ha sostituito quella di mantenimento.

Nel vocabolario sotto la voce cura leggiamo “ interessamento sollecito e costante per qualcuno o a qualcuno “ premura sollecitudine nella cura dei figli”, mentre leggiamo sotto mantenimento “ modo e atto di mantenere, alimento, sostentamento”: avere cura di qualcuno si differenzia notevolmente dal mantenere qualcuno.

Non è dissertazione filosofica ma è la differenza su cui poggia l’affido condiviso.

Esso si differenzia dall’affido congiunto, istituto già previsto nella legge sul divorzio, proprio per il particolare modo con cui ci si interessa dei figli: interessamento sollecito e costante della loro vita e non più solo il loro mantenimento economico.

La potestà genitoriale attribuita ad entrambi i genitori e non solo al genitore affidatario fa sì che entrambi siano responsabili della crescita sana dei figli.

Dall’affido condiviso scaturiscono quindi due concetti fondamentali:

la bigenitorialità “ diritto dei figli ad avere due genitori anche dopo la separazione, ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e a ricevere la loro cura educazione e istruzione”;

la corresponsabilità “i coniugi-genitori sono obbligati ad individuare percorsi corretti che negli anni futuri, se seguiti, dovranno trasformare l’ex coppia genitoriale convivente in due poli separati, ma coesistenti nell’esercizio della genitorialità”.

Necessita trasformare la cultura della separazione da cultura del fallimento in una cultura di programmi con l’inizio di una nuova progettazione sostenuta e responsabile nella piena consapevolezza di essere genitori.

E’ un progetto ambizioso, ma è l’unica strada percorribile se non si vuole togliere ai propri figli il diritto di crescere con entrambi i genitori che si prendano cura di loro, e questo anche per garantire uno sviluppo sano della Società futura che altrimenti rischierebbe l’inflazione del disturbo affettivo, con tutte le conseguenze immaginabili sul piano sociale, produttivo e sanitario.

L’impegno dei genitori dovrà essere rivolto a far uscire fuori i figli dal conflitto di coppia e a intrattenere tra di loro rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, aspirazioni e problematiche della vita dei figli.

Predisporre un progetto comune nell’esclusivo interesse dei figli dovrà essere l’unico obiettivo.

È una sfida che vale la pena accettare, attraverso la quale il Legislatore precorrendo i tempi, spinge tutti i genitori, senza differenza di status, ad occuparsi quotidianamente dei figli, senza deleghe, favorendo le relazioni e non le divisioni

Napoli, ottobre 2008

 

 


LINK INTERESSANTI

Quella che segue è una rassegna dei siti internet utili per consultazioni in tema di giustizia.

 

Corte di Cassazione

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