LEGGE SUL DIVORZIO 1
dicembre 1970 n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio
1. 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio
contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente
il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.
4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra
i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita
per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.
2. 1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato
con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice,
quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione
di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
3. 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro
coniuge è stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti
non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi
per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art.
564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli
articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione (2);
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio
ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un
figlio (3);
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne,
per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli
articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del
coniuge o di un figlio (4).
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente
a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio accerta, anche in considerazione
del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a
mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte
le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la
domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato
condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza
coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale
di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e
c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del
convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata
omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta
separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata
almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 (5). In tutti
i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente
da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione
dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura
di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso
si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione
della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta
(6); ........................................................(7);
il procedimento penale promosso per i delitti previsti
dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso
con sentenza di non doversi procedere per estinzione del
reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene
che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi
e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari
non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero
l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto
all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile
1982, n. 164 (8).
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 6 marzo
1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 6 marzo
1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(4) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 6 marzo
1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(5) Lettera così modificata dall'art. 4, L. 6 marzo
1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(6) Capoverso così sostituito dall'art. 5, L. 6
marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(7) Capoverso abrogato dall'art. 6, L. 6 marzo 1987, n.
74, riportata al n. C/II.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 7, L. 6 marzo 1987, n.
74, riportata al n. C/II.
4. 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale
del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio
oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza
all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi
i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda
congiunta può essere proposta al tribunale del luogo
di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) il nome e il cognome, nonché la residenza o
il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il
giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
c) l'oggetto della domanda;
d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si fonda la domanda di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello
stesso, con le relative conclusioni; e) l'indicazione specifica
dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio
fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli
legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi
durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce
al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi
innanzi a sé e il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando
il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto
e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere
i termini di cui all'art. 163-bis del codice di procedura
civile ridotti alla metà.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del
tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.
Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente
poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi
si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara
di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa
redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione
di rinuncia all'azione.
8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione
non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga
strettamente necessario anche in considerazione della loro
età, i figli minori, dà, anche d'ufficio,
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente
può essere revocata o modificata dal giudice istruttore
a norma dell'art. 177 del codice di procedura civile. Si
applica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile.
9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza
non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso
solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato,
si applica la previsione di cui all'art. 10.
10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo
della somministrazione dell'assegno, può disporre
che tale obbligo produca effetti fin dal momento della
domanda.
11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica
la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
12. L'appello è deciso in camera di consiglio.
13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi
anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e
ai rapporti economici, è proposta con ricorso al
tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti
i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge
e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse
dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi
che le condizioni relative ai figli siano in contrasto
con gli interessi degli stessi, si applica la procedura
di cui al comma 8 del presente articolo (9).
(9) Così sostituito dall'art. 8, L. 6 marzo 1987,
n. 74, riportata al n. C/II.
5. 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,
accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art.
3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale
dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio
di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio
a seguito del matrimonio (10).
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
può autorizzare la donna che ne faccia richiesta
a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio
quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole
di tutela (10).
4. La decisione di cui al comma precedente può essere
modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare
gravità, su istanza di una delle parti (10).
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle
parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art.
72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori
o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche
in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo
per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive (11).
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici
di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in
caso di palese iniquità, escludere la previsione
con motivata decisione (11).
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire
in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale.
In tal caso non può essere proposta alcuna successiva
domanda di contenuto economico (11).
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione
avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale
dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi
e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni
il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni
e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso,
anche della polizia tributaria (11).
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria
per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti
dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge.
Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze (12).
(10) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono
l'originario comma secondo per effetto dell'art. 9, L.
6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(11) Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono
l'originario comma quarto per effetto dell'art. 10, L.
6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(12) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 1° agosto 1978,
n. 436 (Gazz. Uff. 16 agosto 1978, n. 227).
6. 1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del
codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli
nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato
pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze
di uno o di entrambi i genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore
i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga
utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli
stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto
o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed
il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire
al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli,
nonché le modalità di esercizio dei suoi
diritti nei rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa
disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli
sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i
figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere
al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle
condizioni dettate, il tribunale valuterà detto
comportamento al fine del cambio di affidamento.
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza
al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale
i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni
caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare
le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della
decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione,
in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente
ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.
7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della
potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa
il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8. In caso di temporanea impossibilità di affidare
il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento
familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184.
9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento
dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il
giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti
possono essere diversi rispetto alle domande delle parti
o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi
di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice,
ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche
in considerazione della loro età, l'audizione dei
figli minori.
10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento
della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso
previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia
del provvedimento di affidamento è trasmessa, a
cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento
relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio
di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria.
12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato
a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di
trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di
domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento
del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge
o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto
(13).
(13) Così sostituito dall'art. 11, L. 6 marzo 1987,
n. 74, riportata al n. C/II.
7. 1. Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così modificato: «I
figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal
genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio,
qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte
dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio celebrato con rito religioso».
8. 1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre
all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale
se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.
3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno,
dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per
un periodo di almeno trenta giorni, può notificare
il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno
ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di
denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente
le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente
(14).
4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento
non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva
nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli
quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5
e 6 (14).
5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti
dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento
della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione
delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori
intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione
(14).
6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato
notificato il provvedimento in cui è stabilita la
misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al
coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono
versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme
dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni
e degli emolumenti accessori (14).
7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi
di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto,
il giudice può disporre il sequestro dei beni del
coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti
al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di
cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento
fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento
dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6 (14).
(14) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo così sostituiscono l'originario terzo comma
per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata
al n. C/II.
9. 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera
di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli,
con la partecipazione del pubblico ministero, può,
su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative
alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere
ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato
a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre
che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti
per la pensione di reversibilità, una quota della
pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita
dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto,
al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di
cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone,
il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione
e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti
le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato
a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione
vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali
in merito al trattamento di reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della
pensione di reversibilità o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle
sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci (15).
(15) Così sostituito prima dall'art 2, L. 1° agosto
1978, n. 436 e poi dall'art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
9-bis. 1. A colui al quale è stato riconosciuto
il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro
a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno,
il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire
un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo
conto dell'importo di quelle somme, della entità del
bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità,
delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli
eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non
spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art.
5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno
può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno
si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene
meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato
di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito
(16). (16) Aggiunto dall'art. 3, L. 1° agosto 1978,
n. 436 (Gazz. Uff. 16 agosto 1978, n. 227).
10. 1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando
sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia
autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile
del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni
e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238.
2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti
dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia,
a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione
della sentenza.
11. .....................................................(17).
(17) Soppresso dall'art. 14, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata
al n. C/II.
12. 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento
del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione,
anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio (18). (18) Così sostituito
dall'art. 15, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
12-bis. 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove
nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art.
5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto
percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene
a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento
dell'indennità totale riferibile agli anni in cui
il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio
(19). (19) Aggiunto dall'art. 16, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
12-ter. 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante
ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di
servizio è attribuita automaticamente dall'ente
erogante in parti eguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione
si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta
sentenza, per la pensione di reversibilità spettante
al genitore del dante causa secondo le disposizioni di
cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (20). (20) Aggiunto
dall'art. 17, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
12-quater. 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione
di cui alla presente legge è competente anche il
giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione
dedotta in giudizio (21). (21) Aggiunto dall'art. 18, L.
6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
12-quinquies. 1. Allo straniero, coniuge di cittadina
italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
si applicano le disposizioni di cui alla presente legge
(22). (22) Aggiunto dall'art. 20, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
12-sexies 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli
5 e 6 della presente legge si applicano le pene prevsite
dall'art. 570 del codice penale (23). (23) Aggiunto dall'art.
21, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
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